La Dichiarazione di Conformità per i MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) è il documento che garantisce il rispetto delle disposizioni del regolamento 1935/2004/CE per tutti i prodotti destinati a venire a contatto con gli alimenti ed ha lo scopo di attestare che vengano rispettate alcune caratteristiche obbligatorie nell’ambito della sicurezza igienico-sanitaria. Il regolamento favorisce in primo luogo la tutela e lo stato di salute dei consumatori cercando di minimizzare e ridurre le contaminazioni che si possono manifestare nel processo produttivo.

La dichiarazione di conformità MOCA serve a trasmettere le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della conformità lungo la filiera commerciale e comprende informazioni utili alle parti interessate anche verificabili dagli Organismi di Vigilanza.


È una delle fasi preliminari di valutazione HACCP. Dovrà tenere conto delle materie prime, compresi i materiali a contatto, e dei processi di produzione, confezionamento, stoccaggio e vendita.

Si definiscono Moca tutti quei manufatti che sono destinati ad essere messi a contatto con prodotti alimentari come ad esempio: piatti, bicchieri, posate, bottiglie, coltelli da lavoro, carta da incarto, pellicole di plastica, bicchieri e piatti di plastica, etichette a contatto con gli alimenti, scatole della pizza, imballaggi ecc…

Dichiarazione di conformità MOCA


  • Implementazione del sistema di controllo della qualità come previsto dal regolamento Europeo 2023/2006, art.5 e 6
  • Elaborazione e raccolta della documentazione riguardante le specifiche, le formulazioni ed i processi di fabbricazione dei prodotti MOCA come previsto dal regolamento Europeo 2023/2006, art.7
  • Segnalazione all’ASL di area, mediante SUAP, in quanto attività che opera con MOCA, in ottemperanza all’ articolo 6 del decreto legislativo n.29 del 10/02/2017.

Dichiarazione di conformità MOCA: chi deve farla?


Le norme sui MOCA riguardano produttori, importatori, distributori ed utilizzatori (operatori alimentari) di tali materiali compresi quelli che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

Le attività soggette al rilascio della Dichiarazione di Conformità sui MOCA sono:

  • produttori di materiali o semilavorati, destinati ad essere trasformati in prodotti finali;
  • importatori che immettono sul mercato UE sostanze, materiali intermedi o prodotti finiti provenienti da paesi extra-UE;
  • utilizzatori finali (grande distribuzione, dettaglianti, ristoranti, agenzie di catering, etc.);
  • produttori di prodotti finali, che trasformano o assemblano componenti MOCA (ad esempio produttori di macchine per l’industria alimentare o per la lavorazione al dettaglio dell’alimento, come le affettatrici);
  • produttori di sostanze destinate ad essere usate per la produzione di MOCA.

La dichiarazione di conformità è un obbligo dell’operatore economico, come sancito dal Regolamento 1935/2004/CE e si presenta in modo diverso in funzione del ruolo del soggetto obbligato all’interno della filiera alimentare: ogni attore della filiera riceve una Dichiarazione MOCA dal soggetto che lo precede e ne rilascia una a quello successivo, dopo avere apportato il proprio contributo al MOCA. Anche il dettagliante finale è tenuto al rilascio della Dichiarazione di conformità MOCA al cliente finale.


Sanzioni previste per la mancata o errata dichiarazione di conformità MOCA


Il D.Lgs. 29/2017, si inserisce negli obblighi comunitari previsti per la Sicurezza Alimentare e più in generale per l’applicazione di norme e regolamenti emanati nell’UE: gli Stati Membri devono assicurare i controlli e un apparato sanzionatorio proporzionato e dissuasivo. Tale decreto risponde pertanto a un obbligo comunitario.

Il decreto stabilisce che le sanzioni possono arrivare fino a €80.000,00 per produttori, trasformatori o distributori di MOCA.


LA NOSTRA CONSULENZA E SUPPORTO


  • Check-up iniziale e definizione dei processi principali e di supporto, individuazione della documentazione da implementare e attività di razionalizzazione/adeguamento di quella esistente;
  • Formazione del personale interno circa i requisiti del sistema di gestione per la gestione della sicurezza alimentare con riferimenti e interpretazioni delle linee guida relative al settore di riferimento;
  • Assistenza per la risoluzione delle problematiche e delle necessità emerse;
  • Assistenza per la messa a punto del sistema documentale.
  • Mantenimento del sistema di gestione delle GMP (un audit dopo 4-5 mesi dalla messa a regime e un audit annuale di mantenimento).